La Corte di giustizia europea, con le cause riunite C-249/12 e C-250/12 del 7 novembre 2013, stabilisce che in un contratto di vendita - nel caso in cui non sia stata menzionata l'Iva sul prezzo stabilito per il bene, e il fornitore del bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile - il prezzo pattuito deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto qualora il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'Iva riscossa dall'amministrazione tributaria.
Il caso riguarda l'amministrazione rumena e la richiesta del pagamento dell'imposta, aggiunta ai prezzi di vendita stabiliti negli atti, dopo che le attività di due contribuenti che si dichiaravano quali privati erano state qualificate come attività economiche e quindi soggetti passivi ai fini Iva.
La Corte evidenzia come in tali situazioni si debba verificare se l'imposta sia recuperabile presso l'acquirente. Determinante in merito, secondo i giudici, le disposizioni nazionali interne.