In materia di individuazione dei prezzi di trasferimento, la Corte di Cassazione 4.11.2025 n. 29083 ha ritenuto illegittima la decisione con cui i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità del metodo del margine netto della transazione (TNMM) con il correttivo del ROS (Retun of sales), adottato invece dall'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento di una società operante nel settore del commercio al dettaglio di orologi e gioielli; tali beni erano acquistati dalla controllante di diritto svizzero ad un prezzo ritenuto non congruo in sede di controllo.
Ad avviso dei giudici di legittimità l'Ufficio aveva adeguatamente motivato la necessità del ricorso a metodi diversi dai tradizionali e, in particolare, al TNMM; nel caso di specie, il gruppo aveva un'unica società produttrice con sede in Svizzera, mentre la controllata italiana commercializzava i prodotti di gioielleria sul territorio italiano.
Tale struttura comportava la cessione di beni infragruppo a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione che operava sostanzialmente su ordini già confermati.
In tale contesto, il metodo TNMM risulta, ad avviso della Cassazione, più aderente rispetto al CUP.