Con i commi 3 e 4 dell'art. 13 del DL 159/2025 il Governo tenta di porre fine alle incertezze che hanno caratterizzato l'obbligo di comunicare una PEC da parte degli amministratori di "imprese costituite in forma societaria", sancito dall'art. 1 co. 860 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).
In particolare:
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si precisa che tale obbligo, da parte degli amministratori dei soggetti già iscritti al Registro delle imprese, è da adempiere entro il 31.12.2025 (e, in ogni caso, è da rispettare all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico) e non può essere assolto comunicando la PEC dell'impresa (art. 13 co. 3 lett. b) del DL 159/2025);
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si sostituisce il riferimento agli "amministratori", quali destinatari dell'obbligo, con quello “all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione”. Questa soluzione crea un evidente disallineamento rispetto al fatto che tali soggetti debbano collocarsi in “imprese costituite in forma societaria”, nel cui contesto esistono realtà prive di tali figure (art. 13 co. 3 lett. a) del DL 159/2025);
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si stabilisce che, in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale (erroneamente collocato in un inesistente comma 5) si applica l'art. 16 co. 6-bis del DL 185/2008 convertito, dedicato alle conseguenze correlate alle violazioni dell'obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria (art. 13 co. 4 del DL 159/2025).