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Rateazione straordinaria del debito, il decreto è in Gazzetta

Pubblicato il 09 novembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 262, dell'8 novembre 2013, il decreto del 6 novembre 2013 con il quale il Ministero dell'economia disciplina la “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013”.

Il decreto contempla la possibilità di dilazione delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 120 rate mensili, secondo i piani di rateazione che sono stati individuati in ordinario, straordinario, in proroga ordinario, in proroga straordinario. La mancata richiesta di un piano di rateazione straordinario, non esclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Condizioni necessarie per la richiesta del piano di rateazione straordinario sono:
- l'accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario;
- la solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, l'importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente.

Per le imprese, l'importo della rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione su base mensile e in base all'articolo 2425 del codice civile.

Il numero delle rate è stabilito in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione, secondo le tabelle allegate al decreto.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di un piano di lavoro straordinario, è data la possibilità di richiedere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.

Si auspica che, con l'emanazione del decreto, Equitalia chiarisca alcuni dubbi sull'interpretazione delle disposizioni riguardanti:
- la retroattività delle nuove regole di decadenza dalla rateazione, prevista per l'omesso pagamento di otto rate complessive;
- i pignoramenti immobiliari, con il divieto di pignoramento dell'abitazione principale quale unico immobile posseduto;
- la definizione di veicolo strumentale all'impresa o alla professione, visto il divieto di fermo amministrativo dei veicoli strumentali disposto dal DL n. 69/2013;
- la modalità di attuazione della rateazione straordinaria, con la possibilità di concedere, come già previsto per le dilazioni ordinarie che per quelle in proroga, dilazioni a rata variabile crescente, al posto di quella costante; il calcolo dell'indice di liquidità e le modalità di determinazione del valore della produzione per le società di persone in contabilità semplificata e gli enti non commerciali.

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