L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 78 del 12 novembre 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti “beni infungibili”, ossia i beni merce valutati a costi specifici.
Il chiarimento si è reso necessario a seguito dell’istanza di interpello avanzata da una società, che voleva conoscere il trattamento fiscale da riservare alla svalutazione operata all’immobile in precedenza contabilizzato all’effettivo costo sostenuto.
L’acquisto dell’immobile era avvenuto ad un’asta giudiziaria e, in un primo momento, lo stesso era stato iscritto in bilancio al costo di acquisto nella voce “rimanenze”. Solo dopo una perizia tecnica che ha appurato la non conformità dello stesso immobile alla licenza edilizia rilasciata dal comune, la società ha provveduto alla sua svalutazione.
L’istante, allora, chiedeva di sapere se la svalutazione contabile dell’immobile potesse assumere rilevanza fiscale ai sensi dell’articolo 92 del Tuir.
L’Agenzia ha precisato che non assume rilevanza, ai fini fiscali, la svalutazione del bene immobile ad uso abitativo che in precedenza era stato iscritto tra le rimanenze al costo specifico.
Il criterio civilistico viene così a prevalere su quello fiscale. Di conseguenza, nessuna rilevanza tributaria può derivare dalla svalutazione dei beni per i quali è prevista la valutazione al costo. La possibilità di attribuire rilevanza fiscale a processi valutativi è riservata solo a quei beni valutati con criteri di determinazione diversi dal costo specifico, come per esempio, nel caso di valutazioni con criteri forfettari.