Con la sentenza n. 25493 del 13 novembre 2013, la Corte di cassazione ha spiegato che, anche in caso di pagamento spontaneo di un quarto della somma reclamata dal Fisco a titolo di sanzioni alla stregua dell'articolo 16 del D.lgs. n. 472/1997, si applica il principio già affermato dalla giurisprudenza sotto la vigenza dell'articolo 58 del Dpr 633/1972, secondo cui il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione “costituisce una facoltà concessa al contribuente per definire l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione” e “comporta degli effetti, per un verso, preclusivi, per l'Ufficio, dell'irrogazione della pena nei limiti edittali, e d'altra parte, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato”.
Ne discende che le sanzioni definite in modo agevolato non possono essere poi restituite anche nel caso in cui il contribuente risolva a proprio favore il contenzioso relativo alle imposte a cui le sanzioni medesime erano riferite. Ed infatti, il pagamento della sanzione estingue, in modo definitivo, ogni eventuale controversia sulla debenza delle somme.