L'Inps, con il messaggio n. 18413 del 13 novembre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente), spiega che non comporta l'iscrizione alla gestione commercianti Inps l'attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati.
L'Istituto precisa che si rende necessaria la verifica della concreta attività svolta, senza esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione ai commercianti, dopo che, a seguito della nuova classificazione dei codici Ateco 2007, sono confluiti nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione.
Dovranno essere comprese nel settore terziario tutte le attività con codice 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00. Nel caso in cui si tratti di attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati, si verifica l'annullamento dell'iscrizione del titolare alla gestione commercianti.
Qualora nel corso dell'attività ispettiva si ritenga che l'attività attualmente svolta non corrisponda a quella dichiarata dall'impresa al momento dell'iscrizione, le sedi territoriali possono modificare l'inquadramento con decorrenza ex nunc.