L’Inps, con circolare n. 159 del 15 novembre 2013, recepisce quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 203 del 3 luglio 2013, in relazione alla concessione di congedi per disabili.
La Corte infatti, con la citata sentenza, ha definito che in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile grave, il congedo straordinario può essere fruito dal parente o l’affine entro il terzo grado, suo convivente.
L’ordine di priorità degli aventi diritto al congedo è: coniuge convivente; padre o madre anche adottivi o affidatari; uno dei figli conviventi; uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; un parente o affine di terzo grado convivente.
In relazione ai requisiti di ”mancanza”, di affezione da “patologie invalidanti” e di “convivenza”, l'Inps conferma le istruzioni fornite precedentemente con la circolare n. 32/2012.
Con il termine ”mancanza” va intesa non solo la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione giuridicamente assimilabile quale: divorzio, separazione legale o abbandono.
Per individuare le “patologie invalidanti”, in assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della salute, l’Istituto stabilisce di prendere a riferimento solo quelle a carattere permanente indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d, numeri 1, 2 e 3 del dm n. 278/2000.
Il requisito della “convivenza”, infine, viene accertato d’ufficio.
La presentazione delle domande di congedo straordinario deve avvenire esclusivamente on line, attraverso uno dei tre seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite pin attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero verde 803164.