La Corte di cassazione, con sentenza 2520 del 5 febbraio 2014, interviene in merito ai confini dell’Irap dei professionisti, stabilendo che un commercialista che si avvale solo della collaborazione di praticanti non deve l’Imposta. L’occasione della pronuncia, il ricorso del professionista contro la sentenza sfavorevole della Ctr Veneta, che accettava la presunzione da parte dell’agenzia delle Entrate della presenza di una forte componente organizzativa all’interno dello studio. La Corte accoglie il ricorso, ritenendo credibili le prove fornite dal ricorrente che presso il suo studio esercitavano solo dei praticanti, e consiglia all’Agenzia di non fermarsi a tesi meramente dimostrative, ossia apodittiche, ma di tener sempre in conto le specifiche deduzioni della controparte. Tra l’altro, nel caso di specie, l’Agenzia ha contraddetto se stessa, poiché, con la circolare 45/E/2008, si afferma che: “Non rileva altresì lo svolgimento presso il professionista di un tirocinio, in quanto lo stesso è in sostanza funzionale alle esigenze formative del tirocinante”.