Sono pubblicate, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Linee guida 17 febbraio 2014, che disciplinano, per l'anno in corso, la richiesta del contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla legge n. 438 del 1998 (con oggetto il “Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale”) e dalla legge n. 476/1987 (con oggetto la “Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche”).
L'articolo 3, comma 1, di quest’ultima legge prevede quale termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo il 31 marzo di ciascun anno. Quest’anno, dunque, la consegna dell’istanza dovrà avvenire non oltre il 31 marzo 2014. Riguarderà, nello specifico:
1. associazioni "storiche" (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti);
2. associazioni cosiddette "non storiche" che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
Le linee guida provvedono a diramare le informazioni funzionali alla presentazione delle domande.
Sono due i requisiti che le associazioni devono possedere per accedere al contributo:
a) requisito dimensionale = le attività usualmente svolte dal soggetto devo essere a diffusione nazionale: in particolare, il ministero richiede che l’ente o l’associazione siano diffusi nell’ambito del territorio in almeno 10 regioni, con sedi operative presenti ed operanti da oltre tre anni consecutivamente alla data della presentazione della domanda;
b) requisito della democraticità = l’ente deve essere organizzato secondo criteri democratici, in modo da operare con la più ampia partecipazione diretta degli associati ed in modo da garantire la presenza delle minoranze allorquando si assumono decisioni di rilievo generale per l’azione delle associazioni.
Nel documento, il paragrafo 3) contiene un elenco corposo di documentazione da allegare alla richiesta.