Notizia

Licenziamento. Il ricorso al rito abbreviato per l’azienda rinviato alle Sezioni unite

Pubblicato il 19 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La vicenda non più penale ma di lavoro del comandante Schettino della Costa Concordia viene analizzata dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3838 del 3 febbraio 2014, depositata in data 18 febbraio, rinvia alle Sezioni Unite civili la decisione circa la possibilità di utilizzo del rito Fornero da parte del datore di lavoro per accertare la legittimità del licenziamento verso un proprio dipendente (nel caso di specie appunto il Comandante).

 La questione giudiziaria è frutto di una controversia ormai lunga, che ha visto coinvolto il Tribunale di Genova e quello di Torre Annunziata con una conseguente litispendenza dei procedimenti sulla stessa materia. Fino al punto in cui lo stesso Schettino è ricorso in Cassazione per chiedere l’accertamento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata, basandosi sulla tesi già formulata nel primo giudizio secondo cui non è possibile per il datore di lavoro utilizzare la procedura abbreviata prevista dalla legge Fornero per accertare la validità di un licenziamento. 

 Il pubblico ministero ha espresso parere contrario a questa tesi, ritenendo ammissibile l’utilizzo del rito sommario anche da parte del datore di lavoro. La Corte è, però, rimasta dubbiosa su tale versione ribadendo come la legge Fornero ha espressamente riservato il procedimento sommario alle impugnative del licenziamento e non alle domande di accertamento dello stesso. 

 Dunque in virtù dell’incertezza che sussiste in dottrina, la Corte ha rinviato la decisione finale circa l'interesse ad agire con il rito accelerato anche nel caso del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia necessità di rimuovere l'incertezza del provvedimento di recesso, alle Sezioni unite (consulta anche l’articolo: “Il rito Fornero al vaglio della Consulta per la parte che non prevede giudici diversi per le due fasi”).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...