La vicenda non più penale ma di lavoro del comandante Schettino della Costa Concordia viene analizzata dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 3838 del 3 febbraio 2014, depositata in data 18 febbraio, rinvia alle Sezioni Unite civili la decisione circa la possibilità di utilizzo del rito Fornero da parte del datore di lavoro per accertare la legittimità del licenziamento verso un proprio dipendente (nel caso di specie appunto il Comandante).
La questione giudiziaria è frutto di una controversia ormai lunga, che ha visto coinvolto il Tribunale di Genova e quello di Torre Annunziata con una conseguente litispendenza dei procedimenti sulla stessa materia. Fino al punto in cui lo stesso Schettino è ricorso in Cassazione per chiedere l’accertamento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata, basandosi sulla tesi già formulata nel primo giudizio secondo cui non è possibile per il datore di lavoro utilizzare la procedura abbreviata prevista dalla legge Fornero per accertare la validità di un licenziamento.
Il pubblico ministero ha espresso parere contrario a questa tesi, ritenendo ammissibile l’utilizzo del rito sommario anche da parte del datore di lavoro. La Corte è, però, rimasta dubbiosa su tale versione ribadendo come la legge Fornero ha espressamente riservato il procedimento sommario alle impugnative del licenziamento e non alle domande di accertamento dello stesso.
Dunque in virtù dell’incertezza che sussiste in dottrina, la Corte ha rinviato la decisione finale circa l'interesse ad agire con il rito accelerato anche nel caso del datore di lavoro, qualora lo stesso abbia necessità di rimuovere l'incertezza del provvedimento di recesso, alle Sezioni unite (consulta anche l’articolo: “Il rito Fornero al vaglio della Consulta per la parte che non prevede giudici diversi per le due fasi”).