La questione del diritto societario riguardante la trasformazione di una società di persone in una società di capitali, da adottarsi con il consenso della maggioranza dei soci, è stata da sempre oggetto di dibattito. Nello specifico, ad essere in dubbio è stato più volte il fatto se il consenso relativo alla suddetta trasformazione vada necessariamente espresso con formale deliberazione, quale atto tipico delle società di capitali, oppure no.
Un primo riferimento normativo a sostegno di tale argomentazione va riscontrato nell’articolo 2500 del codice civile, che prevede esplicitamente che l’atto di trasformazione è da assoggettare alla disciplina prevista per il tipo societario adottato. Ciò, sembra imporre che nel momento della trasformazione societaria si debbano adottare i requisiti formali e collegiali tipici della deliberazione, e di conseguenza far estendere la disciplina tipica delle società di capitali alle decisioni prese dai soci di una società di persone.
Ma, in dottrina la cosa non è stata sempre così semplice, tanto da far considerare la questione definitivamente conclusa.
Come specificato dal Consiglio nazionale del Notariato, nello studio 5619/I, alla deliberazione continua a far riferimento anche il secondo comma dell’articolo 2500 quinques C.C., ed inoltre lo stesso termine decisione come risulta utilizzato dopo la riforma del diritto societario, soprattutto con riferimento alla disciplina delle srl, sembra non prestarsi più ad essere inteso univocamente in modo tale da escludere il ricorso ad un semplificato metodo assembleare. Da qui la conclusione che, in caso di trasformazioni societarie, sono ammissibili anche "deliberazioni" informali.
A prima vista sembrerebbe, dunque, che estendere il metodo collegiale delle società di capitali alle società di persone potrebbe essere utile nel senso in cui i soci potrebbero fare affidamento su una serie di norme procedimentali che regolano soprattutto gli obblighi informativi e ordinano la partecipazione della minoranza al processo decisionale. Tuttavia, è da sottolineare come i soci sono sempre tenuti al rispetto delle norme di correttezza e buona fede nei rapporti sociali. Anche la decisione di una trasformazione societaria, dunque, deve sempre essere intrapresa con la piena partecipazione e coinvolgimento di tutta la compagine sociale, compresa la minoranza, e ciò non toglie che la stessa tutela offerta dal metodo assembleare possa essere, raggiunta anche semplicemente rispettando gli obblighi di informazione già previsti dall'ordinamento.