La Sezione tributaria civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3931 depositata il 19 febbraio 2014, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente contro la conferma di un avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni a lei notificato e con cui l'Ufficio le aveva revocato i benefici prima casa fruiti in occasione dell'acquisto di un immobile; in particolare, la revoca delle agevolazioni era stata giustificata dal fatto che la donna risultava già proprietaria, in comunione legale col coniuge, di un altro immobile, sito nello stesso comune.
La ricorrente si era difesa sostenendo che la primitiva comunione legale sul bene si era trasformata in comunione ordinaria a seguito sia di un mutamento convenzionale del regime patrimoniale sia, successivamente, della separazione legale dal marito.
Aderendo a questa doglianza, la Suprema corte ha affermato il principio secondo cui, al verificarsi della separazione legale, la comunione di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, “deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni”.
Ed infatti, in detto ultimo contesto, la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno dei comunisti di farne parimenti uso, non consente di destinare la casa comune ad abitazione di un solo dei comproprietari, “per cui la titolarità di una quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative”.