La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3874 del 19 febbraio 2014, confermando la pronuncia di merito, condanna il commercialista a risarcire i danni al cliente per non aver presentato il ricorso davanti alla Commissione tributaria, nonostante avesse ricevuto specifico mandato dal contribuente che assisteva.
I difensori del commercialista hanno obiettato che l'assistenza del cliente ricadeva sulla società di cui fa parte il professionista e non su di lui personalmente. Ma tale tesi è stata sconfessata dai giudici, i quali hanno rilevato come il mandato difensivo conferito dal contribuente al professionista, ai sensi dell'art. 12 del dlgs 546/92, ha natura personale ed esclusiva.
Inoltre, è stato affermato che è onere del professionista tenersi aggiornato sulle riforme di legge; infatti, nel caso in questione, le novità intervenute, presentando ricorso, avrebbero consentito di ottenere un risultato a favore del proprio assistito.