Notizia

Risarcimento danni se il commercialista non difende in giudizio il cliente

Pubblicato il 20 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3874 del 19 febbraio 2014, confermando la pronuncia di merito, condanna il commercialista a risarcire i danni al cliente per non aver presentato il ricorso davanti alla Commissione tributaria, nonostante avesse ricevuto specifico mandato dal contribuente che assisteva. 
I difensori del commercialista hanno obiettato che l'assistenza del cliente ricadeva sulla società di cui fa parte il professionista e non su di lui personalmente. Ma tale tesi è stata sconfessata dai giudici, i quali hanno rilevato come il mandato difensivo conferito dal contribuente al professionista, ai sensi dell'art. 12 del dlgs 546/92, ha natura personale ed esclusiva. 
Inoltre, è stato affermato che è onere del professionista tenersi aggiornato sulle riforme di legge; infatti, nel caso in questione, le novità intervenute, presentando ricorso, avrebbero consentito di ottenere un risultato a favore del proprio assistito. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).