Il comunicato stampa del Ministero dell’Economia, n. 46 del 19 febbraio 2014, dando notizia del provvedimento 24663 del 19 febbraio 2014 del Direttore dell’agenzia delle Entrate, informa che:
- è sospesa l’operatività della odiosa ritenuta automatica del 20% sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, applicata dagli intermediari finanziari;
- avverrà la restituzione degli importi già trattenuti, da parte degli stessi intermediari che hanno operato la ritenuta, a coloro che l’hanno subita.
La richiesta di stop viene proprio dal Ministero che, in virtù della creazione di un modello di accordo intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli Usa e gli altri Paesi, spiega come la trattenuta non sia più necessaria, poiché le informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni.
A quanto pare l’interessamento della Commissione europea - annunciato il 17 febbraio scorso dal portavoce del commissario Ue al fisco che ha dichiarato: “Siamo a conoscenza della nuova misura. Stiamo studiando se sia in regola con le norme Ue” - ha fatto scattare il ripensamento sulla norma.
Starà al prossimo Governo la ratifica dell’abrogazione della norma di riferimento.
Il blocco delle ritenute sui flussi finanziari dall’estero ha ricadute da considerare in dichiarazione.
Con l’immediatezza del prelievo si era sollevati dall'obbligo di compilare il quadro RW per le attività finanziarie.
La legge europea 2013, con l’intervento sull'articolo 4, comma 3, del Dl 167/1990, ai fini dell'esonero dalla compilazione del quadro RW, poneva il pagamento di una qualsiasi forma di ritenuta sui redditi prodotti da attività finanziarie detenute all'estero. Pertanto ora l’obbligo è ripristinato.
A semplificare gli adempimenti del caso ci penseranno i nuovi standard Ocse, che prevedono lo scambio di informazioni in automatico.