Solo il lavoro dipendente non occasionale, ossia strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere rilievo ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione e portare, dunque, all'applicazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Ed infatti, la presenza, in studio, di alcuni lavoratori dipendenti non determina, automaticamente, l'applicazione dell'imposta se non si dimostri che i lavoratori medesimi siano inseriti stabilmente nella organizzazione dell'ufficio.
Sulla scorta di questi assunti, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 4111 del 20 febbraio 2014, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso il diritto al rimborso dell'Irap ad una professionista in considerazione del fatto che nello studio di quest'ultima erano presenti dei lavoratori dipendenti.
Censurate, in particolare, le conclusioni della Commissione tributaria regionale per aver affermato che l'esborso per lavoro dipendente, di per sé, sia condizione sufficiente per integrare il presupposto impositivo, senza considerare che - si legge nel testo della decisione - "solo il lavoro dipendente non occasionale, cioè strutturalmente inserito nell'organizzazione del professionista, può assumere rilievo agli effetti di che trattasi”.