Il Tribunale di Roma, sezione VI penale, con la sentenza 105/2014 del 10 gennaio 2014, ha stabilito che qualora il legale rappresentante di una srl non versi l'Iva per un caso di forza maggiore, lo stesso non risponde per tale condotta.
L'imprenditore era accusato di non aver provveduto al versamento dell'Iva, ex art. 10-ter del D.Lgs n. 74/2000, nei termini previsti.
Lo stesso, pur riconoscendo - sotto il più stretto profilo oggettivo - le condotte contestategli, adduceva la motivazione che a quell'epoca la società versasse in grave crisi di liquidità e, data la priorità alla corresponsione degli stipendi dei lavoratori, il relativo debito Iva non potè di fatto essere saldato.
Il Tribunale ha ritenuto questo un caso di forza maggiore, il cui accertamento deve essere appunto riscontrato dal giudice, e ha assolto l'imprenditore.