Entro il 28 febbraio 2014 i titolari di partita Iva, obbligati alla dichiarazione annuale Iva, sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione dati Iva 2013.
Con provvedimento agenziale prot n. 4877/2014, del 15 gennaio 2014, sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello da utilizzare per effettuare la comunicazione annuale.
Rispetto al passato, nelle istruzioni è presente l'obbligo, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, di emissione della fattura anche quando i soggetti passivi in Italia effettuano operazioni territorialmente non rilevanti in Italia in base agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 (articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972).
In generale, nella comunicazione annuale dati Iva vanno riportate le risultanze delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento), al fine di determinare l’IVA dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio, oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.
Esclusi dalla presentazione del modello comunicativo sono: i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2013, coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche con volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si sono avvalsi del regime dei “nuovi minimi” e quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
Per il mancato invio della comunicazione è prevista la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.