Con la sentenza n. 4604 del 26 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una società finanziaria marchigiana contro il provvedimento con cui i giudici di merito avevano confermato un accertamento basato sull'abuso del diritto; in particolare, era stata ritenuta “abusiva” l'operazione di acquisto di un pacchetto azionario di una società estera, subito seguita dalla svalutazione e, quindi, dalla minusvalenza, scaricata sul bilancio del medesimo anno.
Secondo la Commissione tributaria regionale, l'operazione - che a detta della contribuente era stata effettuata nell'ambito di in un piano di ristrutturazione aziendale - era “ben lungi da poter realizzare un miglioramento economico” quanto, piuttosto, un immediato vantaggio fiscale.
Diversa la lettura fornita dalla Corte di legittimità, la quale ha evidenziato come, nella specie, fosse rinvenibile una “compresenza”, non marginale, di ragioni extrafiscali, tra le quali esigenze organizzative di miglioramento strutturale che costituivano, di per sé, una valida ragione economica per l'annullamento dell'accertamento.
Con altra sentenza depositata in pari data dalla Cassazione, la n. 4603/14, è stata, invece, confermata la decisione della Ctr che aveva accolto le doglianze della medesima società finanziaria marchigiana contro altro accertamento dell'amministrazione finanziaria con il quale era stata tacciata come abusiva un'operazione, parte di un disegno finanziario che era iniziato ben dieci anni prima, finalizzato alla valorizzazione degli “asset”.