La Corte di Giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2014, causa C588/12, ha affermato che, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di un lavoratore assunto a tempo indeterminato pieno che fruisce di un congedo parentale part-time, l’indennità forfettaria spettante per la tutela contro il licenziamento durante il congedo parentale va determinata sulla retribuzione piena e non su quella ridotta a causa, appunto, della fruizione del congedo parentale.
La questione è relativa ad una controversia insorta in Belgio, ove il congedo parentale può essere preso anche riducendo le ore lavorative previste per il tempo pieno.
Per la Corte, una normativa nazionale che, come quella belga, in caso di risoluzione unilaterale del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di un lavoratore assunto a tempo indeterminato pieno, qualora quest’ultimo fruisca di un congedo parentale, prevede che sia corrisposta a tale lavoratore, a complemento dell’indennità dovuta a causa della risoluzione del suo contratto, un’indennità forfettaria di tutela equivalente a sei mesi di retribuzione, può rientrare nelle «misure necessarie per proteggere i lavoratori dal licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale», ai sensi della clausola 2, punto 4, dell’accordo quadro sul congedo parentale.
Tuttavia, una siffatta misura di tutela sarebbe privata di gran parte del suo effetto utile se, nel caso di specie, l’indennità forfettaria di tutela che spetta a tale lavoratore fosse determinata non sulla base della retribuzione relativa al suo contratto di lavoro a tempo pieno, bensì basandosi sulla retribuzione diminuita versatagli durante il suo congedo parentale a tempo parziale.
Ad ogni buon conto, si ricorda che anche nel nostro ordinamento è ora prevista la possibilità di fruire del congedo parentale ad ore, a seguito di previsione della contrattazione collettiva, in forza del nuovo art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.