L’INPS, con circolare n. 33 del 20 marzo 2014, ha affrontato la questione relativa alla possibilità per i lavoratori intermittenti di versare volontariamente contributi integrativi qualora la retribuzione percepita per i periodi di lavoro prestato, o l’indennità fruita per i periodi di disponibilità, sia di importo inferiore al convenzionale determinato con D.M. 30 dicembre 2004.
Se questi lavoratori sono interessati, devono presentare apposita domanda e versare una contribuzione calcolata sulla differenza fra la retribuzione convenzionale ed il valore degli emolumenti percepiti, fino a concorrenza del predetto parametro minimo. Tuttavia, per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi, la domanda dovrà essere effettuata annualmente entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive.
L’autorizzazione, chiarisce l’Istituto, ha un’efficacia circoscritta alla sola integrazione di periodi pregressi e dovrà essere richiesta avvalendosi esclusivamente dei seguenti canali:
• per via telematica, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto (www.inps.it), nella sezione “Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari”;
• mediante comunicazione telefonica al Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale;
• attraverso intermediari abilitati.
Nella domanda dovranno essere indicati i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali l’interessato intende effettuare il versamento integrativo e, successivamente alla richiesta, i lavoratori riceveranno il provvedimento di autorizzazione ed il bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo mediante raccomandata A/R.
Importante è la specifica per cui il versamento autorizzato dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza; i versamenti effettuati in ritardo saranno considerati inefficaci e verranno rimborsati, senza maggiorazione per interessi.
Le richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine dovranno, invece, essere presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della circolare, a pena di decadenza.