Non si produce alcuna plusvalenza nell'ipotesi in cui, nel contesto di una cessione d'azienda, la cedente non
realizzi alcunché, in quanto non incassa l'importo della cessione medesima.
E ciò, a prescindere dal principio secondo cui la plusvalenza fiscalmente rilevante, collegata alla cessione di
un'azienda, si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre le vicende successive relative all'adempimento degli obblighi contrattuali o all'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione con carattere novativo, non hanno alcun rilievo.
Sulla base di questa considerazione la Corte di cassazione – ordinanza n. 5876 del 13 marzo 2014 – ha rigettato il ricorso dell'agenzia delle Entrate avverso la sentenza di annullamento di un avviso di accertamento, relativo all'Irpef ed accessori, scaturente dalla asserita plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda.
Nel caso in esame, la cedente aveva incassato parte del prezzo, ottenendo per quella restante il rilascio di diversi effetti bancari; parecchi di questi ultimi, tuttavia, non erano stati onorati, tanto che, successivamente, le parti avevano deciso di risolvere il contratto.
Secondo il giudice di merito, le doglianze della cedente erano da accogliere in quanto la stessa aveva fornito elementi probatori con supporti documentali circa la mancata ricezione del prezzo e la risoluzione della compravendita.