Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti dal Ministero del Lavoro in merito alla possibilità di utilizzare, per il personale addetto alle attività di call center inbound e/o outbound, la tipologia contrattuale del lavoro intermittente, operando un rinvio alle figure degli “addetti ai centralini telefonici privati”, contemplate al n. 12 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.
Con la risposta all’interpello n. 10 del 25 marzo 2014, la Direzione Generale per l’attività Ispettiva ha ritenuto non equiparabili le suddette categorie in quanto:
- l’attività degli “addetti ai centralini telefonici privati” ha una sua specifica connotazione, in quanto consiste esclusivamente nello smistamento delle telefonate;
- la prestazione svolta dagli operatori di call center è una prestazione più articolata in quanto si inserisce normalmente nell’ambito di un servizio o di una attività promozionale o di vendita da parte dell’impresa.