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CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale: le verifiche ispettive

Pubblicato il 24 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con nota prot. 9761 del 17 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo in merito alla verifica dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

 Per il Ministero, ai fini della verifica dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS: 

 - per riorganizzazione aziendale: gli ispettori devono accertare che il presupposto del programma di intervento sia costituito da "inefficienze gestionali" collegate ad un'esigenza di modifica/innovazione dell'assetto gestionale e/o produttivo; 
 - per ristrutturazione aziendale: occorre accertare che il programma sia volto all'attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui preminenza - in termini percentuali - rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo. 

 Inoltre, gli ispettori dovranno verificare l'entità degli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente e dichiarati nella domanda dall'azienda (il calcolo si effettua confrontando la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati). 

 Poiché altro requisito indispensabile per l'approvazione è la programmazione di attività formative che coinvolgano almeno il 30% dei lavoratori sospesi, il personale ispettivo è chiamato a verificare: 

 - l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative; 
 - l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione; 
 - il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione; 
 - il numero dei lavoratori coinvolti nell'attività formativa. 

 Sottolinea, la nota ministeriale, che la formazione sul luogo di lavoro è giustificata quando: 

 - il lavoratore sia adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni ma con l'utilizzo di nuove apparecchiature; 
 - sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica ed una applicazione pratica, fra loro collegate e connesse, ove previsto, alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature; 
 - sussiste l'idoneità dei soggetti investiti a rivestire il ruolo di formatore; 
 - l'assistenza, durante la formazione, sia effettuata da un tutor, da un istruttore o altra figura analoga.


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