L'Agenzia delle Entrate ha dato indicazione agli uffici territoriali di estendere quanto già previsto per l'accertamento sintetico (nel caso, ex direttiva 14/2014 sulle strategie difensive per gli accertamenti da vecchio redditometro) anche all'emersione dei capitali all'estero, il cui scudo può essere fatto valere fino alla presentazione del ricorso e non solo entro 30 giorni dall’apertura del controllo (con formale conoscenza di un avviso di accertamento, di una rettifica o di un atto di contestazione di violazioni tributarie, compresi gli inviti e i questionari accessi, ispezioni, verifiche).
Ciò in accoglimento dell’orientamento giuridico che spesso ha accolto la tesi dei contribuenti sull’assunto che nessuna delle disposizioni sullo scudo fiscale fissa espressamente un limite temporale all'utilizzo dell'emersione di capitali detenuti all'estero.
Pertanto, l’Agenzia invita gli uffici a riesaminare tutte le liti pendenti abbandonando, in via di autotutela, le contestazioni sulla tardiva opposizione dello scudo e anche l'intera pretesa se non siano sostenibili altre questioni.
In merito alle spese di lite, l’ufficio dovrà cercare di ottenere la compensazione facendo leva sulla mancata reattività del contribuente nell'iter di accertamento.
Si ricorda che, fin qui, il documento di prassi di riferimento dell’Agenzia, circolare 43/E/2009, prevede nei casi di opposizione da parte dei contribuenti (adesione allo scudo) la preclusione da ogni accertamento tributario e contributivo, per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del decreto citato. Ma il contribuente poteva far valere l’adesione allo scudo solo entro 30 giorni dall'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, pena la non validità della dichiarazione di emersione.
Con la direttiva, 14/2014, i 30 giorni non rappresentano un termine perentorio, il contribuente ha la facoltà di far valere gli effetti preclusivi delle operazioni di emersione fino alla proposizione del ricorso avverso l'atto impositivo.