Il trust, realizzando una segregazione del patrimonio, è assimilabile a un fondo patrimoniale e non ad una donazione.
L’istituzione sconta la tassa fissa
L’imposizione concernente l’istituzione del trust e i relativi conferimenti devono essere considerati a tassa fissa mentre solo alla scadenza del trust, gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie.
Imposte indirette dal momento del trasferimento
Le imposte indirette, infatti, sono dovute non sin dalla iniziale istituzione del trust ed attribuzione dei beni, ma solo nel successivo momento in cui si avrà un effetto traslativo e il beneficiario otterrà l’effettivo arricchimento; sarà da quest’ultimo momento, infatti, che sorgerà una capacità contributiva ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione e si verificherà il presupposto per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
E’ quanto evidenziato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano nel testo della sentenza
n. 1002/25/14 del 31 gennaio 2014.