L'istituto della cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese non può essere utilmente invocato quando si discorre dell'adempimento pubblicitario della cancellazione della società ai sensi dell'articolo 2495 del Codice civile. Questo adempimento, infatti, è legato all'approvazione del bilancio di liquidazione, rappresenta l'epilogo della vicenda societaria e segna il momento estintivo di quest'ultima.
L'incombente della cancellazione è rimesso esclusivamente ai liquidatori, per l'ovvia ragione che è da tale momento che, per le obbligazioni sociali insoddisfatte, risponderanno i soci o i liquidatori stessi, se il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa. E' quanto sottolineato dalla Cassazione con la sentenza n. 9007 del 18 aprile 2014 e con cui è stata ribaltata la decisione dei giudici di merito di annullamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto il mancato pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio da parte di una Srl posta in liquidazione sin dal 1974. Secondo i giudici di legittimità, poiché era pacifico che la Srl non fosse mai stata cancellata dal Registro delle imprese ne derivava che la stessa fosse comunque tenuta al pagamento del diritto camerale.