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Minori e certificato penale: le istruzioni del Ministero del Lavoro

Pubblicato il 14 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 9 dell’11 aprile 2014, interviene sulla questione dei certificati penali per chi lavora a contatto con minori – introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 e che ha lo scopo di dettare nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori, in attuazione alla Direttiva 2011/93/EU - approfondendo alcuni aspetti per i profili di competenza (consulta anche l’articolo di Edicola: "Contratti con i minori: pronto il modello per la richiesta del certificato”). 

Innanzitutto viene chiarito che l’adempimento riguarda: 

 - i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile scorso; 

 - le tipologie di lavoro subordinato nonché quelle forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc. 

 Rimangono, invece, esclusi: 

 - i rapporti di volontariato (per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro); 

 - i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori"- perché il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare.

 Sempre la citata circolare chiarisce che l’obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali “che comportino contatti diretti e regolari con minori'', comprese le agenzie di somministrazione qualora dal contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione, mentre non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.

 Infine, il Ministero del Lavoro ritiene che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (come nel caso di insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti nelle mense scolastiche ecc.), lasciando fuori della previsione normativa le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad un’utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori. 

 Per concludere, viene confermata la possibilità di impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza, che ad ogni buon fine è allegata alla circolare stessa.

 Segnaliamo che sul sito del Ministero della Giustizia sono disponibili, dal 10 aprile 2014, alcune risposte a quesiti relativi all’obbligo di richiedere il certificato penale per chi svolge attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tra le risposte fornite ai quesiti posti, una riguarda l’obbligo per il datore di lavoro: sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

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