È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 89 del 16 aprile 2014 il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 che estende la platea dei salvaguardati (quinto contingente), in attuazione dei commi 194 e 196 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Esodati: il Ministero del lavoro firma il decreto per il quinto scaglione”).
Si tratta di 17mila posti complessivi da suddividersi tra le diverse tipologie di salvaguardati: prosecutori volontari con un contributo accreditato o accreditabile, prosecutori volontari senza contributo, collocati in mobilità e autorizzati alla prosecuzione volontaria, i licenziati e gli esodati.
Termini e modalità per fruire della quinta salvaguardia
I lavoratori interessati dovranno presentare istanza di accesso ai benefici all'Inps o alle Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 15 giugno 2014, ossia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in “Gazzetta” del Dm. Cadendo il giorno di domenica, il termine dovrebbe slittare al 16 giugno 2014 (a conferma di ciò è attesa una circolare Inps).
Come già avvenuto per le precedenti salvaguardie, l’esame delle istanze viene effettuato dalle commissioni apposite attivate presso le Dtl, che analizzeranno le richieste e comunicheranno l’accoglimento delle stesse tempestivamente all’Inps. In caso di rifiuto, il lavoratore può proporre richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione.