Con messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, l’INPS ha affrontato i risvolti immediati di natura contributiva relativi al D.L. n. 34 del 20 marzo 2014.
Per quanto concerne i contratti a termine, l’Istituto evidenzia che la generalizzazione della acausalità comporta implicazioni per il contributo addizionale ASpI, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, con esclusione delle assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Ai fini dell’operatività del suddetto regime di esenzione, l’INPS precisa che i datori di lavoro, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, nel caso in cui questo venga stipulato in relazione ad una sostituzione, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A.
Per quanto concerne, invece, il beneficio dello sgravio contributivo del 50%, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull’operatività del beneficio stesso per cui ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso.
Per la restituzione del contributo addizionale Aspi nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine, a decorrere dal 2014 la restituzione può avvenire in misura integrale.
Nei casi di stabilizzazione, ricorrendone i presupposti, continua ad operare la contrazione stabilita dalla seconda parte dell'art. 2, c. 30, Legge n. 92/2012.
Ai fini dell’operatività della norma, continua il messaggio, la restituzione può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato.
Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L.92/2012” - istituito nell’elemento di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.