Notizia

Licenziamenti anteriori alla riforma Fornero, no al nuovo articolo 18

Pubblicato il 23 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non è applicabile il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012). 


 Se con la precedente pronuncia n. 10550/2013, la Corte di Cassazione aveva sancito lo stesso principio con specifico riferimento ai giudizi di legittimità, ora i Supremi giudici intervengono nuovamente per estenderlo a tutti i tipi di giudizi di merito, compreso quello di rinvio. 


 A specificarlo è la nuova sentenza n. 9098/2014 depositata in data 22 aprile. 
Motivazioni dell’inapplicabilità della nuova disciplina 
Secondo la Corte, la riforma Fornero modificando gli aspetti sanzionatori del licenziamento illegittimo, pur senza incidere sulle definizioni delle varie tipologie di licenziamento e delle cause di illegittimità, collega le sanzioni irrogabili a valutazioni che appaiono di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con quello di merito, tra cui anche il giudizio di rinvio. 


 Infatti, i diversi regimi di tutela introdotti dalla Legge 92/2012 e le differenti sanzioni regolate al diverso tipo di vizio del licenziamento necessariamente comportano un cambiamento del sistema di allegazioni e prove nel processo che di fatto rendono inapplicabile il nuovo sistema sanzionatorio ad un processo che è iniziato sotto il precedente regime (consulta anche l’articolo di Edicola: “Orientamenti sui licenziamenti individuali: il punto della Fondazione Studi CdL”).


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).