Non è applicabile il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma Fornero (Legge n. 92 del 28 giugno 2012).
Se con la precedente pronuncia n. 10550/2013, la Corte di Cassazione aveva sancito lo stesso principio con specifico riferimento ai giudizi di legittimità, ora i Supremi giudici intervengono nuovamente per estenderlo a tutti i tipi di giudizi di merito, compreso quello di rinvio.
A specificarlo è la nuova sentenza n. 9098/2014 depositata in data 22 aprile.
Motivazioni dell’inapplicabilità della nuova disciplina
Secondo la Corte, la riforma Fornero modificando gli aspetti sanzionatori del licenziamento illegittimo, pur senza incidere sulle definizioni delle varie tipologie di licenziamento e delle cause di illegittimità, collega le sanzioni irrogabili a valutazioni che appaiono di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con quello di merito, tra cui anche il giudizio di rinvio.
Infatti, i diversi regimi di tutela introdotti dalla Legge 92/2012 e le differenti sanzioni regolate al diverso tipo di vizio del licenziamento necessariamente comportano un cambiamento del sistema di allegazioni e prove nel processo che di fatto rendono inapplicabile il nuovo sistema sanzionatorio ad un processo che è iniziato sotto il precedente regime (consulta anche l’articolo di Edicola: “Orientamenti sui licenziamenti individuali: il punto della Fondazione Studi CdL”).