Con l’approssimarsi del 6 giugno 2014 – data di avvio della decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione – l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet un avviso ai fornitori con il quale ricorda l’entrata in vigore della disposizione e fornisce alcuni importanti chiarimenti circa le modalità di predisposizione ed invio della fattura elettronica.
L’Obbligo della fatturazione elettronica interesserà da subito le agenzie fiscali, i ministeri e gli enti nazionali di previdenza, mentre per tutti gli altri soggetti (enti nazionali e amministrazioni locali) è prevista una proroga di un anno.
L’Agenzia, dunque, ribadisce come a decorrere dal 6 giugno 2014 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica e trascorsi 3 mesi da tale data non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino al momento della ricezione della fattura in formato elettronico.
I codici delle fatture elettroniche
Ai fini della tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l’Agenzia riporta quali sono i codici che le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare.
Si tratta del:
- codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.