Con sentenza n. 15052 del 2 luglio 2014, la Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso di una società contribuente che si era opposta alla decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto legittimo un accertamento del maggior valore degli immobili effettuato mediante la stima dell'Agenzia del Territorio basata sui dati dell'Omi (Osservatorio mercato immobiliare) e la verifica dell'importo dei mutui erogati agli acquirenti. Secondo la ricorrente, ossia, attraverso l'utilizzo di questi dati era stata applicata la presunzione legale di determinazione del valore normale degli immobili compravenduti stabilita dall'articolo 35, comma 23 bis del Decreto legge n. 223/2006, sebbene tale presunzione legale fosse stata ritenuta incompatibile con le norme dell'ordinamento comunitario ed eliminata dalla successiva Legge comunitaria 2008.
Omessa individuazione dell'oggetto dell'asserita violazione
Il motivo di censura, tuttavia, è stato ritenuto dalla Suprema corte come inammissibile per difetto di autosufficienza. A ben vedere, infatti, – si legge nel testo della sentenza – la critica del ricorrente non era stata rivolta al criterio di indagine utilizzato dall'Agenzia del Territorio per reperire i dati concernenti le compravendite analoghe o simili, né ai criteri di rilevazione statistica di tali dati utilizzati dall'Omi, quanto piuttosto alla presunzione legale, in quanto determinazione automatica del maggior valore del bene riferito all'importo mutuato o finanziato. Detta censura, in particolare, è stata ritenuta priva del requisito di specificità avendo, parte ricorrente, omesso del tutto di indicare in relazione a quali contratti di vendita il valore fosse stato determinato in riferimento all'importo mutuato, e nemmeno indicato quale criterio di valutazione in concreto, diverso od incompatibile con quello del valore normale, avesse utilizzato l'Ufficio per determinare il maggior valore imponibile.