Il D.L. n. 402/1981, convertito dalla Legge n. 537/1981, ha disciplinato le condizioni in presenza delle quali può essere riconosciuta la riduzione degli interessi di dilazione prevedendo, quale presupposto, che le aziende tenute all'obbligo contributivo CIG abbiano ottenuto l'autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG.
L’INPS, con messaggio n. 5985 del 14 luglio 2014 - facendo seguito alla sua circolare n. 129 del 4 luglio 2002, nonché al messaggio n. 25413 del 19 ottobre 2007 - ha evidenziato che, a seguito di recenti decisioni, l’istruttoria delle richieste di riduzione degli interessi di dilazione, opportunamente documentate, dovrà essere svolta considerando i contenuti della deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale, con la quale sono stati precisati i parametri di valutazione sulla base dei quali il medesimo Comitato effettua gli accertamenti relativamente alle agevolazioni previste dalla norma.
In particolare è indicato, quale elemento prioritario di valutazione, il corretto comportamento dell’impresa nel pagamento del debito contributivo e il puntuale assolvimento delle rateazioni concesse.
E’ stato inoltre stabilito, continua il messaggio, che ove il richiedente abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella Legge 29 febbraio 1988, n. 48, non sarà dato corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive.
In ragione di ciò, nel caso in cui il contribuente, unitamente alla deliberazione favorevole della domanda di dilazione, abbia ottenuto la riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione degli interessi di dilazione, sovrapponendosi all’agevolazione già concessa con la riduzione delle sanzioni civili, dovrà essere definita con parere sfavorevole.