Il congedo parentale è un istituto disciplinato dal Testo Unico sulla maternità e paternità che spetta ad entrambi i genitori per assolvere ad esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo armonico della personalità del bambino ed al suo inserimento nella famiglia.
La fruizione del congedo parentale costituisce un diritto potestativo che va esercitato con il solo onere del preavviso nei confronti del datore di lavoro il quale, dal canto suo, non può interloquire sul diritto del dipendente di usufruirne e, quindi, non ha il potere di negarglielo, come di recente confermato dalla Cassazione (sent. n. 15078/2014).
Tuttavia, nel periodo in cui il genitore fruisca del congedo in questione, non è ammessa un’accudienza indiretta ed è vietato intraprendere una nuova attività lavorativa.