Rispondendo ad un quesito posto da una Direzione Territoriale del Lavoro, il Ministero del Lavoro, con nota prot. 13330 del 22 luglio 2014, ha chiarito che i lavoratori intermittenti sono da considerarsi “lavoratori notturni” qualora svolgano, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno.
Tuttavia, poiché nei confronti dei lavoratori a chiamata non è quantificabile a priori l’impegno lavorativo complessivo, la visita preventiva ex art. 14, D.Lgs. n. 66/2003, volta a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno, andrà fatta prima dell’effettuazione dell’ottantesima giornata di prestazione notturna.
Inoltre, va da sé che, se il lavoratore intermittente è qualificabile quale lavoratore notturno, dovrà essere sottoposto anche al controllo periodico almeno ogni due anni.