L’INPS, con messaggio n. 6302 del 28 luglio 2014, si è occupato di fornire istruzioni relative all’emissione del DURC in caso di società di persone, al fine di uniformare i comportamenti delle varie sedi.
Innanzitutto l’Istituto ha evidenziato che il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 2/2013 – recepito dall’INPS con messaggio n. 4925/2013 - ha chiarito il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci delle società di capitali, trattandosi di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale "perfetta" e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci.
Queste società sono regolate dal regime patrimoniale civilistico e, in quanto titolari di un proprio patrimonio del tutto autonomo e distinto da quello dei soci, rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del proprio patrimonio.
Diverso è il caso delle società di persone, per le quali l’interpello citato specifica che la verifica diventa necessaria in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione.
Infatti, relativamente alle società di persone, sul patrimonio sociale possono trovare soddisfazione i creditori personali del socio, e i creditori sociali possono procedere sul patrimonio personale dei soci.
Conclude il messaggio INPS, ricordando che quanto chiarito è stato già evidenziato, sempre dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5/2008, la quale prevede che, ai fini del rilascio del DURC, rileva anche la regolarità della posizione contributiva del titolare dell'impresa con dipendenti ovvero quello del singolo lavoratore autonomo artigiano o non artigiano iscritto alle speciali gestioni previdenziali.