Notizia

Operazioni di factoring, obblighi antiriciclaggio più snelli

Pubblicato il 20 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Rimarrà in consultazione fino al 19 settembre 2014 il documento redatto dalla Banca d’Italia su «Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring» contenente le modifiche ad alcune disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio unico informatico (Aui) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito di operazioni di cessione di crediti in massa. 

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate agli indirizzi: 

Banca d'Italia, Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma; 

servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it; 
ram@pec.bancaditalia.it. 

Le modifiche che vengono proposte sono quelle secondo cui il debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di factoring non è considerato cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria, a meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, come, per esempio, una dilazione di pagamento. 

Ne deriva che le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio unico informatico. Tale esenzione è frutto della circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario.

La Banca d’Italia, in relazione alle difficoltà di ordine pratico evidenziate dalle società di factoring nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica e registrazione in Aui, ha esaminato la possibilità di una eventuale revisione della disciplina secondaria, che pur traducendosi in una semplificazione degli oneri a carico delle società di factoring non si traduca, di fatto, in un abbassamento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...