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DL 91/2014: Novità ACE dal periodo d’imposta 2014

Pubblicato il 09 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il DL 91/2014 ha apportato alcune novità all’incentivo alla capitalizzazione delle imprese previsto dall’articolo 1 del DL 201/2011 (ACE) prevedendo una nuova possibilità di utilizzo dell’eventuale eccedenza riportabile.
In sintesi la disciplina attuale prevede:
-per i soggetti Ires, per il triennio 2011-2013, l’applicazione di una deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale degli incrementi netti di capitale proprio effettuati a partire dal 1° gennaio 2011;
-per i soggetti Irpef, la deduzione è invece calcolata applicando il rendimento nozionale all’intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
Se la base imponibile è incapiente, l’ACE non utilizzata può essere riportata senza limiti temporali e quantitativi.
 
La novità legislativa consiste nella possibilità di operare, in alternativa al riporto a nuovo - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 - una trasformazione dell’eccedenza ACE in un credito d’imposta IRES da utilizzare a scomputo dei versamenti IRAP, in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito viene calcolato con l’aliquota Ires del 27,5%. 
Esempio:
Eccedenza ACE non utilizzata in Unico 2015 pari a euro 10.000; applico il 27.5%  euro 2.750
Posso utilizzare per 5 annualità (2015-2019) un credito di imposta pari a euro 550 annuali da utilizzare nei versamenti Irap.

Prossime scadenze

Calendario
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Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...