Il DL 91/2014 ha apportato alcune novità all’incentivo alla capitalizzazione delle imprese previsto dall’articolo 1 del DL 201/2011 (ACE) prevedendo una nuova possibilità di utilizzo dell’eventuale eccedenza riportabile.
In sintesi la disciplina attuale prevede:
-per i soggetti Ires, per il triennio 2011-2013, l’applicazione di una deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale degli incrementi netti di capitale proprio effettuati a partire dal 1° gennaio 2011;
-per i soggetti Irpef, la deduzione è invece calcolata applicando il rendimento nozionale all’intero patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
Se la base imponibile è incapiente, l’ACE non utilizzata può essere riportata senza limiti temporali e quantitativi.
La novità legislativa consiste nella possibilità di operare, in alternativa al riporto a nuovo - a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2014 - una trasformazione dell’eccedenza ACE in un credito d’imposta IRES da utilizzare a scomputo dei versamenti IRAP, in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito viene calcolato con l’aliquota Ires del 27,5%.
Esempio:
Eccedenza ACE non utilizzata in Unico 2015 pari a euro 10.000; applico il 27.5% euro 2.750
Posso utilizzare per 5 annualità (2015-2019) un credito di imposta pari a euro 550 annuali da utilizzare nei versamenti Irap.