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OIC 14. Definite le regole per la contabilizzazione del cash pooling

Pubblicato il 15 agosto 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Oic, con la revisione del principio contabile OIC 14 dedicato alle “Disponibilità liquide”, si adegua alle tecniche della gestione accentrata della tesoreria, dettando le regole contabili da seguire per la contabilizzazione del cash pooling.


Il termine inglese “cash pooling” viene solitamente utilizzato per definire l’accentramento, virtuale o effettivo, di tutte le risorse finanziarie di un gruppo presso un’unica società, al fine di ottenere una migliore gestione della tesoreria aziendale. La tecnica di contabilizzazione del cash pooling è, quindi, utilizzata dai gruppi aziendali per ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie.


La società pooler (solitamente la capogruppo o la finanziaria del gruppo) è quella che gestisce tutta la liquidità per conto delle altre società del gruppo, tramite un conto corrente comune su cui vengono riversate le disponibilità liquide delle società aderenti al cash pooling, e che quindi è tenuta a rispettare le corrette regole di contabilizzazione di tali somme, che costituiscono un debito per il pooler nei confronti delle società partecipanti. 


Viceversa, i prelevamenti effettuati dal conto corrente comune da parte di tali società partecipanti costituiscono un credito per il pooler nei confronti degli stessi soggetti. 


La contabilizzazione in bilancio di tali crediti e debiti verso le società partecipanti è da effettuare tenendo conto del rapporto partecipativo che intercorre con le stesse. Pertanto, si possono avere se seguenti fattispecie: 
credito/debito verso società controllante,
credito/debito verso società controllata
credito/debito verso società collegata.

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Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).