Secondo la Cassazione – sentenza n. 20415 del 26 settembre 2014 – in tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
E detta possibilità può essere esercitata anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione solo nell'ipotesi in cui si tratti di errori o omissioni di carattere meramente formale e che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o comunque un maggior debito di imposta.