La Corte di cassazione, con la sentenza n. 27507 del 30 dicembre 2014, ha rigettato il ricorso con cui l'agenzia delle Entrate si era opposta all'annullamento disposto dai giudici di merito nei confronti di un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell'imposta di registro con cui era stato accertato un maggior valore di avviamento di un'azienda alberghiera acquistata da una Srl. Nel dettaglio, le commissione tributaria aveva annullato l'atto osservando che l'ufficio finanziario non aveva fornito in concreto alcuna prova della fondatezza dell'accertamento. Per i giudici di merito, infatti, il fisco avrebbe dovuto prima valutare l'esistenza delle condizioni per l'accertamento induttivo e, quindi, rettificare il reddito sul presupposto di uno scostamento riscontrato in base a elementi presuntivi.
Cessione d'azienda e considerazione dell'avviamento
Nel testo della decisione, la Suprema corte ha confermato detta ultima valutazione ricordando, altresì, come, nelle ipotesi di cessione di azienda e agli effetti dell'imposta di registro, si debba tener conto dell'avviamento nella determinazione del valore venale dell'azienda ceduta; e ciò, senza che assumano rilievo circostanze contingenti, che pure possano avere influito nella determinazione concreta del corrispettivo. E difatti – continua la Corte – il valore da prendere in considerazione per la determinazione della base imponibile è “il prezzo che il bene ha in comune commercio, vale a dire quello che il venditore ha la maggiore probabilità di realizzare, e l'acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, prescindendo da situazioni soggettive o momentanee che possono deprimerlo o esaltarlo”.