Notizia

Nessuna riduzione percentuale della pensione anticipata

Pubblicato il 21 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni.

 

 Tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni mentre, se l’età al pensionamento non é intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

 

 La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 113) ha disposto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

 L’INPS, con messaggio n. 417 del 19 gennaio 2015, ha affermato che, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1° gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi dell’Istituto avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).