Con riferimento all’articolo 1, comma 115, della legge di Stabilità 2015, l’INPS, con circolare n. 8 del 21 gennaio 2015, ha chiarito che sono destinatari della suddetta disposizione gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti di aziende che abbiano collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico.
Sono, invece, esclusi dal beneficio in questione gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Le domande
Gli aventi diritto, chiarisce la circolare, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando il modulo AP98 ed allegando la relativa documentazione.
Decorrenza della pensione
E’ da tener presente, tuttavia, che la decorrenza delle pensioni da liquidare non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.