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Entro il 31 gennaio le domande per i benefici spettanti ai lavoratori esposti all’amianto

Pubblicato il 22 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con riferimento all’articolo 1, comma 115, della legge di Stabilità 2015, l’INPS, con circolare n. 8 del 21 gennaio 2015, ha chiarito che sono destinatari della suddetta disposizione gli assicurati iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, e all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL, dipendenti di aziende che abbiano collocato tutti i propri lavoratori in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano ottenuto il riconoscimento del beneficio consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25 ai soli fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico.

 

 Sono, invece, esclusi dal beneficio in questione gli iscritti ai fondi sostitutivi esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché i lavoratori non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL.

 

Le domande

Gli aventi diritto, chiarisce la circolare, possono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l’esposizione si è realizzata, entro il 31 gennaio 2015, utilizzando il modulo AP98 ed allegando la relativa documentazione.

 

Decorrenza della pensione

E’ da tener presente, tuttavia, che la decorrenza delle pensioni da liquidare non potrà essere anteriore al 1° gennaio 2015.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...