Notizia

Possibile rimozione della difficoltà? La sofferenza non è esclusa

Pubblicato il 30 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'apposizione a sofferenza, ai fini della segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, non richiede una previsione di perdita del credito, potendo ben sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, dei margini di rientro.

Ciò che rileva, ossia, è l'emergenza, chiara e documentabile, che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che si configuri, pertanto, un serio pericolo di insolvenza.

Al fine della segnalazione, in definitiva, è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di cassazione – sentenza n. 1725 del 29 gennaio 2015 – ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto il ricorso presentato da una Srl, poi fallita, che chiedeva di essere risarcita dalla propria banca per i danni subiti in seguito all'asserita illegittima segnalazione alla Centrare rischi della Banca d'Italia della sua posizione a sofferenza e all'omessa tempestiva segnalazione del suo integrale rientro dallo scoperto.

 

Segnalabili anche le posizioni che fanno temere un futuro dissesto

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto esatta la considerazione operata dalle corti di merito, secondo cui la nozione di “stato di insolvenza e situazioni sostanzialmente equiparabili”, ricavabile dalle Istruzioni specificamente emanate dalla Banca d'Italia e trasfuse nella circolare n. 139/91, ricomprende anche posizioni che, anche se non possono qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche se non immediata, di un futuro dissesto.

La previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata – hanno concluso i giudici di legittimità - non esclude che il rischio sia qualificabile come “sofferenza, atteso che la relativa valutazione deve fare sempre riferimento alla capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 29 aprile 2024
Imposta di bollo registri contabili 2023

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli i...

Scadenza del 30 aprile 2024
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportel...

Scadenza del 30 aprile 2024
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte de...

Scadenza del 30 aprile 2024
Mod. 730/2024 precompilato

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2024 precompilato:direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;tramit...