Notizia

Possibile rimozione della difficoltà? La sofferenza non è esclusa

Pubblicato il 30 gennaio 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'apposizione a sofferenza, ai fini della segnalazione alla Centrale rischi della Banca d’Italia, non richiede una previsione di perdita del credito, potendo ben sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività, dei margini di rientro.

Ciò che rileva, ossia, è l'emergenza, chiara e documentabile, che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che si configuri, pertanto, un serio pericolo di insolvenza.

Al fine della segnalazione, in definitiva, è sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di cassazione – sentenza n. 1725 del 29 gennaio 2015 – ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto il ricorso presentato da una Srl, poi fallita, che chiedeva di essere risarcita dalla propria banca per i danni subiti in seguito all'asserita illegittima segnalazione alla Centrare rischi della Banca d'Italia della sua posizione a sofferenza e all'omessa tempestiva segnalazione del suo integrale rientro dallo scoperto.

 

Segnalabili anche le posizioni che fanno temere un futuro dissesto

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto esatta la considerazione operata dalle corti di merito, secondo cui la nozione di “stato di insolvenza e situazioni sostanzialmente equiparabili”, ricavabile dalle Istruzioni specificamente emanate dalla Banca d'Italia e trasfuse nella circolare n. 139/91, ricomprende anche posizioni che, anche se non possono qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche se non immediata, di un futuro dissesto.

La previsione di una possibile rimozione della difficoltà riscontrata – hanno concluso i giudici di legittimità - non esclude che il rischio sia qualificabile come “sofferenza, atteso che la relativa valutazione deve fare sempre riferimento alla capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 dicembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Scadenza del 31 dicembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da pa...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a colla...