Con circolare n. 11 del 23 gennaio 2015, l’INPS ha determinato per l'anno 2015 il limite minimo di retribuzione giornaliera ed ha aggiornato gli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Minimale di retribuzione giornaliera
Considerato che, nell'anno 2014, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat è stata pari allo 0,20%, i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati (riportati negli allegati alla circolare stessa), a valere dal periodo di paga in corso all’1.1.2015, devono essere ragguagliati, a € 47,68 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2015, pari a mensili € 501,89) se di importo inferiore.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali, si deve fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, c. 3 del D.L. n. 402/1981, conv. in L. n. 537/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali, la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, c. 1, L. n. 160/1975, in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l’anno 2015, a € 26,49.
Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'art. 1, c. 1, D.L. n. 338/1989, e la retribuzione così determinata deve essere ragguagliata, se inferiore a quella individuata dall’art. 9 del D.Lgs. n. 61/2000, che fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale.
In linea generale, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:
€ 47,68 x 6 /40 = € 7,15.
Qualora, invece, l’orario normale sia di 36 ore settimanali, articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:
€ 47,68 x 5 /36 = € 6,62.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo, L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat nella misura dello 0,20%, è pari, per l'anno 2015, a € 100.323,52, che arrotondato all’unità di euro è pari a € 100.324,00.
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2015
Conclude l’Istituto evidenziando che i datori di lavoro i quali, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2015, non abbiano potuto tenere conto delle disposizioni illustrate nella circolare stessa, possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il 16 aprile 2015.