L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2015, rispondendo al quesito posto da un istante, conferma l’impostazione da seguire nel caso di operazioni territoriali in Italia poste in essere da parte di soggetti non residenti, anche tramite il loro rappresentante fiscale.
Nello specifico, infatti, vengono chieste delucidazioni circa la corretta interpretazione dell’articolo 17, secondo comma, del DPR 633 del 1972.
L’Agenzia, nel fornire la corretta esposizione della norma richiamata, ricorda che la fattispecie contemplata della fattura emessa dal rappresentante fiscale recante la sola partita Iva italiana dello stesso era già stata trattata in precedenza con la risoluzione n. 89/E/2010.
Ora, con la recente risoluzione, l’Agenzia ribadisce la valenza dell’articolo 17, secondo comma, Dpr 633/1972 e conferma che l’Iva, relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell’imposta nel nostro Paese deve sempre essere assolta tramite reverse charge dal cessionario/committente stabilito in Italia.
A seguito della riforma della fatturazione del 2013 si sono poi delineate due strade da percorrere. Se la controparte è un fornitore Ue si deve procedere con l’integrazione e la successiva registrazione della fattura del fornitore come accade per gli acquisti intracomunitari; se, invece, si tratta di un fornitore extra Ue, il cessionario/committente italiano deve assolvere gli obblighi d'imposta mediante emissione di autofattura.