In materia di obblighi antiriciclaggio, questi sorgono dal momento in cui il professionista viene incaricato dal cliente di svolgere la prestazione. Di conseguenza, prima dell'incarico, in capo al professionista non sussistono i suddetti obblighi; in particolare, il parere reso al cliente sulla opportunità o meno di aderire alla procedura di voluntary disclosure, se non sfocia nel conferimento dell’incarico, non obbliga il professionista ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. La precisazione arriva dalle Faq presenti sul sito del Dipartimento del Tesoro – sezione Prevenzione dei Reati Finanziari - aggiungendo che l'esonero opera solo nei casi di consulenza legati a procedimenti giudiziari.