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Indagini bancarie, contraddittorio obbligatorio solo se il conto è intestato al contribuente

Pubblicato il 05 marzo 2015 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In caso di indagini bancarie, il contribuente può difendersi dall’accertamento spiccato nei suoi confronti e, dunque, avvalersi del diritto al contraddittorio preventivo, solo se egli risulta il titolare formale del rapporto e i conti oggetto di controllo sono a lui riferibili. Nel caso, invece, di conti intestati a soggetti terzi diversi dal contribuente, tale esigenza di contraddire preventivamente con l’Amministrazione finanziaria non è riconosciuta. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4314/2015, depositata il 4 marzo, con la quale viene respinto il ricorso di un socio di una Sas, che lamentava la violazione del diritto al contraddittorio relativamente ad un’ispezione fatta dal Fisco sul conto corrente intestato ad un familiare. Respingendo il ricorso presentato dal socio contribuente ed avvalorando le motivazioni già evidenziate nei precedenti gradi di giudizio, la Suprema Corte ha ribadito l’interpretazione circa la rilevanza degli esiti delle indagini finanziarie.

Titolarità del rapporto

Per la Corte, il presupposto per l’instaurazione del contraddittorio preventivo di cui agli articoli 31, Dpr 600/73 e 51, Dpr 633/72 - secondo cui solo il soggetto a cui viene riconosciuta la titolarità, riferibilità o disponibilità dei conti e dei depositi verificati è l’unico in grado di poter fornire giustificazioni circa la provenienza e destinazione degli accrediti/prelievi rilevati sul c/c, nel caso in cui risulti la non corrispondenza con le scritture contabili d’impresa o con i dati indicati nella dichiarazione fiscale - vale anche nel caso delle indagini finanziarie. Viceversa, nel caso in cui venisse negato ogni collegamento con il conto oggetto di controllo oppure con le somme transitate sui conti intestati ad un soggetto terzo, verrebbe meno ogni esigenza di contraddizione con il contribuente. Dunque, l’estraneità al conto corrente impedisce ogni possibile giustificazione sullo stesso rapporto, dal momento che solo il titolare formale del conto è in grado di fornire le giustificazioni dei movimenti contestati e, quindi, può far valere l’eventuale difetto di comunicazione con L'Agenzia delle Entrate.

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