Con sentenza n. 10079 del 10 marzo 2015, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna per bancarotta fraudolenta documentale impartita dai giudici di merito nei confronti dell'amministratore delegato di una srl poi fallita, per mancate annotazioni nei registri Iva e in quelli Iva riepilogativi, nonché sottrazione del libro degli inventari, delle schede contabili, del libro dei soci e delle fatture passive.
Il ricorrente si era, in particolare, lamentato che la Corte d'appello, rifiutando l'espletamento di una perizia dallo stesso richiesta per sopperire alla anomalia dell'hardware del sistema informatico della società nel quale erano registrate le scritture mancanti, avesse ritenuto che la condotta accertata fosse di per sé sufficiente ad integrare il reato contestato avendo, l'imprenditore, l'obbligo di esibire in ogni momento le scritture contabili.
Bancarotta semplice in caso di perdita della memoria informatica
La Suprema corte ha disposto un nuovo esame del merito della vicenda al fine di accertare la sussistenza o meno di elementi capaci di accreditare la meno grave ipotesi di bancarotta documentale semplice.
Secondo la Cassazione, infatti, sarebbe configurabile il delitto di bancarotta semplice documentale nel caso di perdita, per comportamento negligente o imprudente, della memoria informatica del computer contenente le annotazioni delle indicazioni contabili.
In assenza di altri elementi indicativi di dolo – ha precisato la Cassazione – la indisponibilità tecnica della memoria informatica e, quindi, della prova della corretta conservazione delle scritture, può costituire una situazione inquadrabile nella fattispecie di omessa tenuta delle scritture contabili a titolo, però, meramente colposo.